Con nota 0004685 del 24 gennaio 2024 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-DIREZIONE GENERALE ha trasmesso la nota vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico delle leggi della scuola, con aggiornamento delle procedure.
Infatti, con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123 , convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 , è stata recentemente
introdotta una significativa modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94 ).
L’articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme
relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all’oggetto.
La nuova norma disciplina sia:
• il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica)
• sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).
Oltre a ciò, l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle
sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che
evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di
istruzione obbligatoria.
LA PROCEDURA DI SEGNALAZIOE DELL’INADEMPIMENTO SI ARTICOLA IN DIVERSE FASI
FASE PRELIMINARE: comunicazione dell’inadempienza ai responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)
Il dirigente scolastico, attraverso i docenti dei Consigli di Classe/coordinatore di Classe, opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno,
“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”.Il coordinatore di Classe segnalerà al Dirigente tali casi
PRIMA FASE: conferma dell’inadempienza e relativa segnalazione
AI sensi del comma 4 articolo 114: “Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”
SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico
Nel caso di ulteriore inadempimento il dirigente scolastico segnala la circostanza al sindaco per la segnalazione alla procura della Repubblica
TERZA FASE: risultati degli scrutini finali
A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco i nominativi degli alunni per i quali è stato riscontrata la mancata frequenza di un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.
Di seguito la Circolare del Dirigente scolastico e i modelli per la segnalazione
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